La certificazione energetica comunica al mercato le prestazioni energetiche dell’edificio, fornendo un’indicazione oggettiva dei costi di gestione, valorizzando gli edifici ad alta efficienza e contribuendo a trasformare il mercato immobiliare migliorandone la trasparenza.
Qualsiasi tipologia immobiliare dovrà corredarsi della certificazione energetica, indispensabile per le transazioni a titolo oneroso, compravendite ma anche conferimenti a società e trust, permute, contratti di locazione.
La certificazione energetica degli edifici dovrebbe migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato immobiliare, fornendo ai potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva della prestazione energetica dell'immobile.
Il Format dell'attestato di Certificazione è improntato alla massima chiarezza e semplicità, in quanto ogni cittadino deve essere in grado di comprendere le informazioni contenute nel certificato e di confrontare certificati relativi ad edifici diversi, come già accade nel settore degli elettrodomestici dove è stata introdotta l'etichetta energetica comunitaria.
Gli obbiettivi della certificazione:
- migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche (e delle spese) energetiche dell'immobile;
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informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione del proprio "sistema edilizio" in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell'efficienza energetica della propria abitazione;
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la certificazione consente agli interessati di pretendere dal fornitore (venditore) di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione;
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l'acquirente deve poter valutare se gli conviene o no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione;
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anche i produttori ed i progettisti possono confrontarsi in tema di qualità edilizia offerta.
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i proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti di muri, tetti, etc., possono veder riconosciuti i loro investimenti.
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Secondo quanto previsto dalla delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156/2008 l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio nei casi e nelle gradualità di seguito indicate e con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari;
b) a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso;
c) a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data.
Il DM 03.03.2011 n.28 introduce l’obbligo di riportare il valore di prestazione energetica negli annunci commerciali di vendita a partire dal 1° gennaio 2012
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